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IMPRENDITORE AGRICOLO

STATUTO - ISCRIZIONI



ART. 4 – SOCI  Possono diventare Soci coloro i quali rivestono la qualifica di  Imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice Civile  che svolgono le loro attività di produzioni agricole:



- i produttori agricoli siano essi proprietari, enfiteuti, affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, usufruttuari, ecc.



- le aziende agricole costituite in Società con o senza personalità giuridica.



- le Associazioni, le cooperative ed altri organismi che operano per conto dei propri aderenti nelle attività previste dal presente Statuto.



Non possono essere Soci: coloro che non sono in regola con i pagamenti dei contributi erariali e previdenziali, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli del Consorzio o che facciano parte di organismi similari, salvo il diritto d’opzione.



La domanda di ammissione al Consorzio deve essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione……



Obblighi dei Soci.



L’iscritto deve:



1)- versare la quota di ammissione, la quota annuale associativa, i contributi consortili che saranno fissati dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.



2) versare, in caso di inadempimento, degli obblighi suddetti le somme aggiuntive che saranno fissate dal Consiglio di Amministrazione.



3)- rispettare le norme del presente Statuto e del relativo Regolamento di cui al successivo art.21..



 



ART. 5 – CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO



La qualità di Socio, oltre ai casi previsti dalla Legge, si perde:



a)- per recesso, la cui domanda motivata deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure inviata tramite posta PEC.



Il recesso, ha effetto dalla data di accettazione della domanda da parte del  Consiglio di Amministrazione.



Tuttavia, in caso di adesione a programmi e/o iniziative di durata pluriennale, nessun Socio può recedere dal Consorzio prima della completa realizzazione dei medesimi, salvo motivata autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.



Il Socio receduto dovrà rispondere delle obbligazioni e degli impegni assunti verso il Consorzio fino alla data del recesso.



 REGOLAMENTO Art.8 – DIMISSIONI



Fermo restando quanto previsto nell’art.5 dello Statuto, il Socio che intendesse recedere deve presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda motivata a mezzo di raccomandata,  o tramite posta PEC oppure  direttamente presentata al Consorzio che ne rilascerà ricevuta, entro il



30 NOVEMBRE di ogni anno per l’anno successivo